Società di Mutuo Soccorso e Mutua Ligure
CHE COSA E’ UNA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Una società di mutuo soccorso è un soggetto non lucrativo con personalità giuridica ai sensi della Legge 3818/1886, che persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale della sussidiarietà.
Essa svolge la propria attività esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, ai quali eroga un sostegno o una copertura a determinate necessità personali ed economiche a fronte di un conferimento contributivo annuo.
La volontarietà del rapporto mutualistico significa che l’adesione si fonda sulla libera scelta. Tuttavia, all’atto volontario si accompagnano
– la responsabilità, che sollecita la stabilità del rapporto associativo, respinge l’azzardo morale, induce alla partecipazione su basi democratiche;
– la consapevolezza, che spinge al controllo delle regole, alla rettifica fino alla sanzione di comportamenti scorretti e fraudolenti, all’inclusione intergenerazionale, alla condivisione del bisogno.
La Legge 3818/1886 consente a una società di mutuo soccorso lo svolgimento, in favore dei soci e dei loro familiari, di una o più delle seguenti attività:
– erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia, invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente, anche attraverso l’istituzione o gestione di fondi sanitari integrativi;
– erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura di malattie e infortuni, anche attraverso l’istituzione o gestione di fondi sanitari integrativi;
– erogazioni di servizi di assistenza familiare e di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
– erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito della perdita di fonti reddituali personali e in assenza di provvidenze pubbliche.
Una società di mutuo soccorso può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
CHE COSA E’ “MUTUA LIGURE”
Mutua Ligure è una società di mutuo soccorso ad adesione volontaria che non ha finalità speculative né di lucro. Essa ha per scopo la solidarietà del mutuo soccorso e, attraverso i principi della mutualità, si propone la difesa dei diritti e l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini.
Mutua Ligure è composta da soci che aderiscono individualmente o sulla base di convenzioni collettive e accordi negoziali. Con il versamento di un contributo associativo annuo, essi possono ricorrere ai piani di assistenza organizzati dalla Mutua per l’accesso a prestazioni sanitarie e sociosanitarie integrative e/o aggiuntive rispetto a quelle garantite dal SSN avvalendosi, per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare, sia di condizioni tariffarie agevolate sia di coperture economiche della spesa sostenuta.
Forme di integrazione della spesa sanitaria sono gradualmente entrate in tutta contrattazione del lavoro e coinvolgono milioni di lavoratori dipendenti in Italia. Mutua Ligure nasce dall’evidenza che senza il coinvolgimento della società civile nel suo complesso questa evoluzione del welfare è incompleta, perché non assicura uguale capacità negoziale a tutti i cittadini, al di fuori dal rapporto di lavoro dipendente, e non garantisce continuità nella erogazione delle coperture e dei livelli di tutela complementari al servizio pubblico nelle diverse fasi della vita di ciascuno bensì le limita alla durata del rapporto di lavoro.
Mutua Ligure è aperta a tutti i cittadini che vogliano partecipare ad un progetto collettivo di integrazione del SSN per il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie nella nostra regione, sia che decidano singolarmente di aderire sia che l’adesione derivi da un accordo o da un contratto aziendale.
Dotare tutti i cittadini di una capacità negoziale collettiva nel rapporto con l’offerta dei servizi e delle prestazioni in ambito sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale al pari di quanto sta accadendo nella contrattazione del lavoro attivare una connessione diretta e dinamica con il territorio, sia rispetto all’individuazione degli effettivi bisogni che vi si manifestano sia rispetto alla valorizzazione degli erogatori dei servizi e delle prestazioni in esso presenti sono gli obiettivi che Mutua Ligure persegue.
COME SI ADERISCE A MUTUA LIGURE
- Possono diventare soci ordinari di Mutua Ligure coloro che sottoscrivano la domanda di ammissione
→ aderendo al Piano Base A e versando un contributo associativo di 15,00 euro annui;
→ aderendo al Piano Base B e versando il contributo associativo di 25,00 euro annui;
→ aderendo a uno dei Piani Sanitari di Assistenza erogati attraverso la SNMS Cesare Pozzo: Tutela L1 – contributo associativo € 126,00 e Tutela L2 – contributo associativo 168,00 euro;
→ aderendo ad un Piano Sanitario di Assistenza definito sulla base di accordi negoziali: il contributo associativo varia in funzione dei contenuti previsti dall’accordo negoziale.
- Può diventare socio sostenitore di Mutua Ligure la persona fisica o la persona giuridica (associazione, cooperativa, azienda, ente …) che si impegni a sostenere l’attività della Mutua attraverso contributi di varia natura. Il contributo associativo annuo per il socio sostenitore non può essere inferiore a 150,00 euro.
Dal socio sostenitore persona giuridica possono derivare convenzioni in favore delle persone iscritte o comunque collegate al socio sostenitore che, per avvalersi dei piani di assistenza erogati da Mutua Ligure alle condizioni concordate, dovranno diventare soci ordinari di Mutua Ligure.
- Possono inoltre diventare soci ordinari di Mutua Ligure gli enti mutualistici quali
– altre società di mutuo soccorso, i cui membri persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni di Mutua Ligure;
– i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei propri iscritti.
Si ricorda che i contributi associativi versati ad una società di mutuo soccorso sono fiscalmente detraibili al 19% ai sensi del D. Lgs. 460/97.
I contributi versati sulla base di un accordo, regolamento, contratto negoziale sono invece fiscalmente deducibili ai sensi del DPR 917/86, art. 51 del Tuir.
Ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali, il versamento dei contributi associativi non può avvenire in contanti direttamente alla Mutua ma attraverso un versamento su conto corrente bancario o postale.