Faccio parte di una Cooperativa
Chi decide sull’ammissione di un nuovo socio
Sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere se ammettere o no nuovi soci alla luce dei requisiti stabiliti dallo Statuto e delle condizioni economiche della cooperativa. Tuttavia, se gli amministratori non accolgono la domanda, debbono motivare il provvedimento di rigetto e comunicarlo al soggetto interessato affinché quest’ultimo possa ricorrere all’assemblea qualora non sia soddisfatto delle ragioni espresse dall’organo amministrativo. L’assemblea può poi decidere se confermare il provvedimento del CdA oppure esprimere un atto favorevole all’ammissione all’aspirante socio, rispetto al quale il Cda dovrà uniformarsi.
La categoria dei soci finanziatori
Si tratta di soci che non partecipano alla cooperativa per soddisfare il loro bisogno di lavorare o di fruire di un servizio, ma di conferire capitale affinché esso sia remunerato. E’ importante avere consapevolezza che le cooperative possono emettere strumenti finanziari per raccogliere risorse esterne alla compagine mutualistica, soprattutto quando lo svolgimento dell’attività richiede l’investimento di capitali ingenti, non disponibili tra i soci.
I soci finanziatori possono partecipare sottoscrivendo qualsiasi strumento finanziario se la cooperativa fa riferimento alla normativa della SpA. Qualora si rinvii alla disciplina della Srl, la cooperativa potrà emettere solo titoli privi dei diritti amministrativi.
In ogni caso i soci finanziatori non possono avere il controllo economico e giuridico della società, né possono comprometterne la mission. Infatti tale categoria di soci non può comunque esprimere più di un terzo di voti in seno all’assemblea ed eleggere più di un terzo dei membri dell’organo amministrativo e del collegio sindacale.
Uscire da una cooperativa
Uno dei principi fondamentali che caratterizzano le cooperative è il “principio della porta aperta”. Sia in termini di ingresso che di recesso.
Il socio cooperatore può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. I casi previsti dallo Statuto sono frutto dell’autonomia dei soci in relazione alle esigenze e alle caratteristiche della cooperativa e dei soci medesimi.
Il recesso nelle cooperative non può essere parziale, nel senso che non è possibile che un socio possa richiedere parte del capitale sociale a titolo di recesso e rimanere in tal modo anche socio. Se recede la scelta deve essere definitiva.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori hanno l’obbligo di esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e, se non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al Socio. Se la Società non si pronuncia entro i 60 giorni, il recesso si intende accettato.
La cooperativa deve restituire al socio receduto o escluso il capitale che egli aveva versato all’atto della sua ammissione, al valore strettamente nominale. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente deve aver luogo sulla base del bilancio d’esercizio in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione del socio. La restituzione del capitale al socio uscente deve essere fatta entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.