Credito agevolato per imprese artigiane costituite in forma cooperativa
Approvate con deliberazione 1140 dalla Giunta regionale “Le disposizioni per le operazioni di credito agevolato e di locazione finanziaria agevolata a favore delle imprese artigiane della Liguria“
E tra i soggetti che possono beneficiare degli interventi agevolativi ci sono le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell’Albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
Tra i possibili beneficiari anche le imprese iscritte nel “Registro Imprese”, a condizione che ottengano l’iscrizione al suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Banca;
Nonché aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l’iscrizione nel medesimo Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Banca.
Le agevolazioni consistono in:
a) contributi in conto interessi (ai sensi della legge 949/52) per ridurre il tasso dei finanziamenti erogati da Banche in favore delle imprese artigiane;
b) contributi in conto canoni (ai sensi della legge 240/81) per ridurre il costo dei canoni per operazioni di locazione finanziaria effettuate da società di leasing in favore delle imprese artigiane.
I contributi in conto interessi sono destinati:
a) all’acquisto, alla costruzione, all’ampliamento, all’ammodernamento del laboratorio; b) all’acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi nell’ammontare del finanziamento l’avviamento e le scorte; c) all’acquisto di macchine ed attrezzature nuove ovvero usate; d) all’acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali; e) a sostenere le spese per iniziative all’estero quali, ad esempio, l’apertura di unità locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato; f) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti; g) alla trasformazione di ogni tipo di debito dell’impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi della presente disciplina.
Il contributo è riconosciuto per una durata massima di:
10 anni per a) e b); -nel caso di nuova impresa 12 anni –
5 anni per c) d) e) g) – nel caso di nuova impresa 6 anni –
3anni per f))
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 90% del tasso di riferimento.
I contributi in conto canoni sono concessi per operazioni di locazione finanziaria aventi ad oggetto l’impianto e/o l’ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare) ovvero macchine, attrezzature ed automezzi (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) nuovi , o usati.
Il contributo è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 90% del tasso di riferimento.
La durata dell’agevolazione è : a) dieci anni, se riguarda beni immobili; b) cinque anni, se riguarda beni mobili. Per le nuove imprese la durata è aumentata rispettivamente di 2 anni per i casi sub a) e di un anno per i casi sub b).
La modulistica è reperibile sul sito www.regione.liguria.it